I disabili e la solidarietà condominiale spesso ignorata
Condomini, In Evidenza, News Pubblicato il 25 Novembre 2021
Esiste un principio, la solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali quello delle persone con disabilità all’eliminazione delle barriere architettoniche ma che non trova molto favore nelle assemblee condominiali.
Quotidiano del Sole 24 Ore | di Fiorella Barile
Esiste un principio, la solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali quello delle persone con disabilità all’eliminazione delle barriere architettoniche ma che non trova molto favore nelle assemblee condominiali.
A stabilirlo è la Cassazione, con la sentenza 9101/2018 che nel rigettare il ricorso di un condomino che contestava la realizzazione di un ascensore su un muro perimetrale, richiamava la normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, (la legge 13/1989), affermando che essa costituisce espressione del principio di solidarietà condominiale volto a favorire l’accessibilità degli edifici a tutti i condòmini.
La Convenzione Onu sui diritti dei disabili
Si tratta quindi di un diritto fondamentale che conferisce legittimità all’intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, se non ad eliminare del tutto, almeno ad attenuare sensibilmente, le condizioni di disagio nell’accessibilità al fabbricato e nella fruizione delle parti comuni dell’edificio.Questo tipo di previsione si può legare inoltre al principio più ampio dell’ «accomodamento ragionevole» previsto dall’articolo 2 della Convenzione Onu sui Diritti delle persone con disabilità che lo identifica con modifiche e adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.
Il posto auto in prossimità dello stabile
Insomma, se è possibile rendere meno difficile la vita di una persona con disabilità (in un condominio o in qualsiasi altro luogo) è giusto che si faccia.Sempre all’interno del principio di solidarietà condominiale può trovare collocazione anche la questione del posto auto per chi è provvisto del cosiddetto Cude (Contrassegno unificato disabili europeo) o ha comunque difficoltà motorie o è ipovedente.In generale, come recita anche l’articolo 1102 del Codice civile, ciascun condomino può usare la cosa comune quindi anche il parcheggio. Se però non c’è sufficiente spazio per tutti, il condominio deve adottare il meccanismo della “rotazione” per garantire il diritto a tutti.
Ma cosa accade se tra i condòmini c’è una persona con disabilità? In questo caso la giurisprudenza si è più volte espressa nel senso della solidarietà condominiale. Secondo una recente sentenza del Tribunale di Verbania (la numero 513 del dicembre 2020) l’assemblea non può respingere la richiesta di un condomino con disabilità ad ottenere un posto auto nel cortile condominiale il più vicino possibile alla propria abitazione. Tale diritto è ricollegabile alle previsioni costituzionali che prevedono che il diritto di proprietà possa subire limitazioni per assicurare il rispetto del dovere di solidarietà (articoli 2 e 3 della Costituzione).In questo caso infatti la modesta limitazione del diritto degli altri condòmini al parcheggio non viene meno ma viene leggermente limitato per favorire chi si trova in una condizione di disabilità.